PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I termini per il riconoscimento della qualifica di ex combattente sono riaperti per gli arruolati nella Guardia Civica di Trieste.

Art. 2.

      1. Ai militari della Guardia Civica di Trieste che abbiano riportato ferite e lesioni o contratto infermità o menomazioni psico-fisiche o siano stati deportati in campi di concentramento jugoslavi o collocati in congedo illimitato per infermità conseguente ad eventuale licenza per convalescenza sono conferite pensioni o indennità di guerra, alle condizioni e modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, compresi i benefìci previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Agli effetti del riconoscimento dei benefìci di cui alla presente legge fanno fede le attestazioni rilasciate dal comando del Corpo o dall'Associazione della Guardia Civica. Per i medesimi fini sono altresì considerate valide le certificazioni rilasciate ai sensi della legge 19 febbraio 1942, n. 133.